CODICE CIVILE›Libro TERZO›Titolo I›Capo I›Sez. II
Art. 812
843 / 3000Distinzione dei beni.
In vigore dal 19 apr 1942
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.
Sono mobili tutti gli altri beni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-812