Art. 556
Determinazione della porzione disponibile.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-556
Determinazione della porzione disponibile.
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Per calcolare la porzione disponibile, si parte da tutti i beni lasciati dalla persona al momento della morte e si sottraggono i debiti esistenti. A questo risultato si aggiunge solo virtualmente il valore dei beni che il defunto aveva donato in vita. Sulla massa patrimoniale complessiva così ottenuta si calcola infine la quota di cui si poteva liberamente disporre.
La norma serve a calcolare con esattezza il valore totale del patrimonio ereditario per stabilire quale parte il defunto poteva liberamente destinare ad altri.
Si applica a coloro che devono calcolare l'eredità e la porzione disponibile lasciata da una persona defunta.
Una persona muore lasciando beni per un certo valore e alcuni debiti da pagare. Per calcolare la quota disponibile, si sottraggono i debiti dai beni rimasti e si somma fittiziamente il valore di un immobile donato in vita. Sul totale complessivo così determinato si quantifica la quota liberamente disponibile.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.