CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo XSez. II

Art. 561

Restituzione degli immobili.

In vigore dal 18 dic 2025
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario... può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'. I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell'. Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri. Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.

Note all'articolo

  • La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che "Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e puo' essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se e' gia' stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima e' notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione gia' notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-561

In sintesi

Quando un immobile viene restituito per effetto della riduzione, esso torna libero dai pesi e dalle ipoteche costituiti dal legatario, salvo le specifiche eccezioni di legge. Al contrario, i pesi e le ipoteche imposti dal donatario sugli immobili o sui beni mobili (iscritti o meno in pubblici registri) restano validi ed efficaci. In quest'ultimo caso, il donatario deve risarcire in denaro i legittimari per il minor valore del bene restituito, nei limiti necessari a reintegrare la loro quota di riserva. Infine, la restituzione dei frutti maturati sui beni decorre a partire dal giorno in cui è stata proposta la domanda giudiziale.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la sorte dei pesi, delle ipoteche e delle garanzie posti sui beni che devono essere restituiti a seguito dell'azione di riduzione, tutelando le ragioni dei legittimari.

A chi si applica

La norma si applica ai legittimari che agiscono in riduzione, nonché ai donatari e ai legatari tenuti alla restituzione dei beni.

Esempio pratico

Un soggetto riceve in donazione un immobile e vi iscrive un'ipoteca a garanzia di un prestito prima che l'atto venga ridotto dai legittimari lesi. A seguito dell'azione di riduzione, il donatario restituisce l'immobile gravato dall'ipoteca, che rimane valida ed efficace. Contestualmente, il donatario è tenuto a versare ai legittimari una somma in denaro pari alla perdita di valore subita dall'immobile a causa dell'ipoteca.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per il donatario di compensare in denaro i legittimari per il minor valore derivante da pesi, ipoteche o garanzie gravanti sui beni restituiti, nei limiti della quota loro riservata; obbligo di restituzione dei frutti a decorrere dalla domanda giudiziale.

Cosa è cambiato

L'articolo 561 è stato modificato dall'articolo 2, comma 4-novies, lettera a, della Legge 14 maggio 2005, n. 80 (di conversione con modificazioni del relativo decreto, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 111, S.O. n. 91). Successivamente, il primo comma dell'articolo 561 è stato ulteriormente modificato dall'articolo 44, commi 1, lettera a, e 2, della Legge 2 dicembre 2025, n. 182.

Domande frequenti

Cosa succede all'ipoteca iscritta sull'immobile dal legatario in caso di restituzione?L'immobile restituito a seguito di riduzione torna libero da pesi o ipoteche costituiti dal legatario, fatto salvo quanto previsto dal numero 8 dell'articolo 2652.
Cosa accade se il donatario ha gravato il bene mobile o immobile di pesi o garanzie?I pesi, le ipoteche e le garanzie costituiti dal donatario restano efficaci, ma il donatario ha l'obbligo di compensare in denaro i legittimari per il minor valore del bene nei limiti della quota di riserva.
Da quale momento devono essere restituiti i frutti del bene?I frutti prodotti dal bene restituito sono dovuti a partire dal giorno in cui è stata presentata la domanda giudiziale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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