Art. 566
Successione dei figli
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-566
Successione dei figli
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La disposizione stabilisce che i figli ereditano i beni del padre e della madre. L'eredità viene suddivisa tra tutti i figli in quote identiche. Non vi è alcuna distinzione tra i figli, che partecipano alla successione tutti nella stessa misura.
La norma mira a garantire che l'eredità dei genitori sia trasmessa direttamente ai figli, assicurando parità di trattamento tra tutti loro.
Si applica ai figli e ai rispettivi genitori (padre e madre) al momento dell'apertura della successione di questi ultimi.
Un genitore muore lasciando un patrimonio da dividere tra i suoi due figli. In base alla norma, i due figli succedono al genitore e il patrimonio viene diviso esattamente al 50% per ciascuno.
L'articolo è stato modificato per la prima volta nel 1975 (Legge 151/1975, art. 185). Successivamente, nel 2012 è intervenuta una modifica del titolo e del testo della norma (Legge 219/2012, art. 1). Infine, un'ulteriore modifica è stata introdotta nel 2013 (Decreto Legislativo 154/2013, art. 76).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.