CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IICapo I

Art. 566

Successione dei figli

In vigore dal 7 feb 2014
Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-566

In sintesi

La disposizione stabilisce che i figli ereditano i beni del padre e della madre. L'eredità viene suddivisa tra tutti i figli in quote identiche. Non vi è alcuna distinzione tra i figli, che partecipano alla successione tutti nella stessa misura.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire che l'eredità dei genitori sia trasmessa direttamente ai figli, assicurando parità di trattamento tra tutti loro.

A chi si applica

Si applica ai figli e ai rispettivi genitori (padre e madre) al momento dell'apertura della successione di questi ultimi.

Esempio pratico

Un genitore muore lasciando un patrimonio da dividere tra i suoi due figli. In base alla norma, i due figli succedono al genitore e il patrimonio viene diviso esattamente al 50% per ciascuno.

Cosa è cambiato

L'articolo è stato modificato per la prima volta nel 1975 (Legge 151/1975, art. 185). Successivamente, nel 2012 è intervenuta una modifica del titolo e del testo della norma (Legge 219/2012, art. 1). Infine, un'ulteriore modifica è stata introdotta nel 2013 (Decreto Legislativo 154/2013, art. 76).

Domande frequenti

Come viene divisa l'eredità tra i figli?L'eredità lasciata dal padre o dalla madre viene suddivisa tra tutti i figli in parti esattamente uguali.
La norma si applica alla successione di entrambi i genitori?Sì, il testo fa espresso riferimento alla successione sia al padre che alla madre.
Ci sono figli che ricevono una quota maggiore rispetto ad altri?No, la norma stabilisce chiaramente che la successione a favore dei figli avviene in parti uguali.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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