CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo II›Capo I
Art. 567
Successione dei figli adottivi
In vigore dal 7 feb 2014
Ai figli sono equiparati gli adottivi.
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante.
Note all'articolo
- La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-567