Art. 569
Successione degli ascendenti.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-569
Successione degli ascendenti.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-569
La disposizione stabilisce che, in assenza di figli, genitori, fratelli o sorelle (e loro discendenti), l'eredità spetta agli ascendenti. Se sono presenti ascendenti di pari grado sia da parte di padre che di madre, il patrimonio viene diviso a metà tra la linea paterna e quella materna. Tuttavia, se gli ascendenti appartengono a gradi diversi, l'intera eredità viene devoluta unicamente a quello di grado più vicino, a prescindere dal ramo familiare di appartenenza.
La norma disciplina la successione ereditaria a favore degli ascendenti quando una persona muore senza lasciare figli, genitori o fratelli, garantendo una ripartizione equilibrata dell'eredità tra i due rami familiari o privilegiando i parenti più prossimi.
Si applica agli ascendenti (come nonni o bisnonni) paterni e materni di una persona deceduta che non ha lasciato figli, genitori, fratelli, sorelle o discendenti di questi.
Una persona muore senza figli, genitori, né fratelli o sorelle. Se lascia in vita il nonno paterno e la nonna materna, l'eredità si divide a metà tra i due rami; se invece lascia un nonno paterno e un bisnonno materno, l'intera eredità spetta al nonno perché è l'ascendente di grado più vicino.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.