Art. 569 · Successione degli ascendenti.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IICapo I

Art. 569

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Successione degli ascendenti.

In vigore dal 19 apr 1942
A colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna. Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.
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