CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo II›Capo I
Art. 569
662 / 3261Successione degli ascendenti.
In vigore dal 19 apr 1942
A colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-569