CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo II›Capo I
Art. 572
Successione di altri parenti.
In vigore dal 19 apr 1942
Se alcuno muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-572