CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IICapo I

Art. 572

Successione di altri parenti.

In vigore dal 19 apr 1942
Se alcuno muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.
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Art. 572 Codice Civile — Successione di altri parenti. | Portale Normativo