CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo II›Capo I
Art. 577
Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore.
In vigore dal 20 set 1975
Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia nè coniuge, nè discendenti o ascendenti, nè fratelli o sorelle o loro discendenti, nè altri parenti legittimi entro il terzo grado.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
- La L. 19 maggio 1975, n. 151, ha disposto (con l'art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-577