Art. 582
Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-582
Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle.
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Se una persona muore lasciando il coniuge e contemporaneamente ascendenti (come i genitori) o fratelli e sorelle (anche unilaterali), al coniuge spettano i due terzi dell'eredità. La parte rimanente viene suddivisa tra gli ascendenti e i fratelli e sorelle secondo le regole stabilite dall'articolo 571. In ogni caso, quando concorrono insieme, agli ascendenti è riservato almeno il diritto a un quarto dell'intera eredità.
La norma disciplina la ripartizione dell'eredità per tutelare il coniuge superstite quando concorre con i genitori, gli avi o i fratelli e le sorelle del defunto.
Si applica al coniuge superstite, agli ascendenti (genitori, avi) e ai fratelli o sorelle (anche unilaterali) della persona defunta.
Una persona deceduta lascia come eredi il proprio coniuge e un fratello. In base alla norma, al coniuge spettano i due terzi del patrimonio ereditario. Il residuo terzo dell'eredità viene devoluto al fratello.
L'articolo 582 è stato modificato prima dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151 (articolo 190, comma 1) e successivamente dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (articolo 81, comma 1, lettere a e b), che ne ha aggiornato sia la rubrica (il titolo) sia il primo comma.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.