CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo II›Capo I
Art. 570
Successione dei fratelli e delle sorelle.
In vigore dal 19 apr 1942
A colui che muore senza lasciare prole, nè genitori, nè altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-570