Art. 566 · Successione dei figli
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IICapo I

Art. 566

659 / 3261

Successione dei figli

In vigore dal 7 feb 2014
Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-566