CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo II›Capo I
Art. 566
659 / 3261Successione dei figli
In vigore dal 7 feb 2014
Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-566
Successione dei figli
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