Art. 566 · Successione dei figli
CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo II›Capo I

Art. 566

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Successione dei figli

In vigore dal 7 feb 2014
Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-566