CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo X›Sez. II
Art. 558
Modo di ridurre le disposizioni testamentarie.
In vigore dal 19 apr 1942
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-558