CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo X›Sez. II
Art. 558
645 / 3261Modo di ridurre le disposizioni testamentarie.
In vigore dal 19 apr 1942
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.
Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-558