Art. 558 · Modo di ridurre le disposizioni testamentarie.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo XSez. II

Art. 558

645 / 3261

Modo di ridurre le disposizioni testamentarie.

In vigore dal 19 apr 1942
La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-558