CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo X›Sez. II
Art. 555
Riduzione delle donazioni.
In vigore dal 19 apr 1942
Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-555