CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo X›Sez. II
Art. 553
Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell', quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-553