CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo X›Sez. II
Art. 553
640 / 3261Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell', quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-553