CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo XSez. I

Art. 549

Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari.

In vigore dal 19 apr 1942
Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-549

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