CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo X›Sez. I
Art. 549
636 / 3261Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari.
In vigore dal 19 apr 1942
Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-549