CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo X›Sez. I
Art. 552
Donazioni e legati in conto di legittima.
In vigore dal 19 apr 1942
Il legittimario che rinunzia all'eredità, quando non si ha rappresentazione, può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall'imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-552