CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo X›Sez. II
Art. 557
Soggetti che possono chiedere la riduzione.
In vigore dal 19 apr 1942
La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.
Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, nè con dichiarazione espressa, nè prestando il loro assenso alla donazione.
I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, nè approfittarne. Non possono chiederla nè approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-557