Art. 555 · Riduzione delle donazioni.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo XSez. II

Art. 555

642 / 3261

Riduzione delle donazioni.

In vigore dal 19 apr 1942
Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
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