CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo X›Sez. II
Art. 555
642 / 3261Riduzione delle donazioni.
In vigore dal 19 apr 1942
Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-555