Art. 556 · Determinazione della porzione disponibile.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo XSez. II

Art. 556

643 / 3261

Determinazione della porzione disponibile.

In vigore dal 19 apr 1942
Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-556