CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo X›Sez. II
Art. 556
643 / 3261Determinazione della porzione disponibile.
In vigore dal 19 apr 1942
Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-556