CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. II
Art. 500
Termine per la liquidazione.
In vigore dal 19 apr 1942
L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-500