CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. II
Art. 503
Liquidazione promossa dall'erede.
In vigore dal 19 apr 1942
Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti.
Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-503