CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VSez. II

Art. 503

Liquidazione promossa dall'erede.

In vigore dal 19 apr 1942
Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti. Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-503

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