CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VSez. II

Art. 498

Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione.

In vigore dal 19 apr 1942
Qualora entro il termine indicato nell' gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari. A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito. L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-498

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