Art. 498 · Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VSez. II

Art. 498

585 / 3261

Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione.

In vigore dal 19 apr 1942
Qualora entro il termine indicato nell' gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari. A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito. L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.
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