CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. II
Art. 498
585 / 3261Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione.
In vigore dal 19 apr 1942
Qualora entro il termine indicato nell' gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari.
A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.
L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-498