CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. II
Art. 496
Rendimento del conto.
In vigore dal 19 apr 1942
L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-496