CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VSez. II

Art. 494

Omissioni o infedeltà nell'inventario.

In vigore dal 19 apr 1942
Dal beneficio d'inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-494

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