CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. II
Art. 497
Mora nel rendimento del conto.
In vigore dal 19 apr 1942
L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo.
Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-497