Art. 497 · Mora nel rendimento del conto.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VSez. II

Art. 497

584 / 3261

Mora nel rendimento del conto.

In vigore dal 19 apr 1942
L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo. Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.
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