CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. II
Art. 501
Reclami.
In vigore dal 19 apr 1942
Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-501