CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VSez. II

Art. 505

Decadenza dal beneficio.

In vigore dal 19 apr 1942
L'erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall' o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall', decade dal beneficio d'inventario. Parimenti decade dal beneficio d'inventario l'erede che, nel caso previsto dall', dopo l'invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell'. La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari. In ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-505

In sintesi

La disposizione stabilisce che l'erede perde il beneficio d'inventario se non osserva le regole previste in caso di opposizione, oppure se non rispetta i termini per la liquidazione o per lo stato di graduazione. L'erede decade dal beneficio anche se esegue pagamenti prima che la procedura di liquidazione sia terminata, oppure se non rispetta i termini prefissati dopo aver invitato i creditori a presentare le dichiarazioni di credito. Tuttavia, la decadenza non scatta se i pagamenti anticipati sono effettuati a favore di creditori che hanno un privilegio o un'ipoteca. Infine, solo i creditori del defunto e i legatari hanno il potere di far valere questa decadenza.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare i creditori del defunto e i legatari, sanzionando l'erede che non rispetta le regole e i termini previsti per la corretta procedura di liquidazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

A chi si applica

Si applica all'erede che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario, nonché ai creditori del defunto e ai legatari.

Esempio pratico

Un erede accetta l'eredità con beneficio d'inventario e invita i creditori a presentare le loro richieste. Prima che la procedura di liquidazione sia conclusa, decide di pagare un creditore ordinario non privilegiato; a causa di questa azione, i creditori del defunto possono far valere la sua decadenza dal beneficio d'inventario.

Adempimenti e conseguenze

L'erede è tenuto a osservare le norme procedurali stabilite per la liquidazione, a compiere la liquidazione o lo stato di graduazione entro i termini prefissati e a non eseguire pagamenti prima della definizione della procedura (salvo creditori privilegiati o ipotecari); la sanzione per l'inosservanza di tali obblighi è la decadenza dal beneficio d'inventario.

Domande frequenti

Chi può far valere la decadenza dal beneficio d'inventario?La decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere esclusivamente dai creditori del defunto e dai legatari.
Cosa accade se l'erede paga un creditore prima che sia finita la liquidazione?L'erede decade dal beneficio d'inventario, a meno che il pagamento anticipato non sia stato fatto a favore di creditori privilegiati o ipotecari.
Il pagamento a un creditore ipotecario o privilegiato causa la perdita del beneficio d'inventario?No, il testo stabilisce espressamente che la decadenza non si verifica quando i pagamenti sono eseguiti a favore di creditori privilegiati o ipotecari.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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