Art. 505
Decadenza dal beneficio.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-505
Decadenza dal beneficio.
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La disposizione stabilisce che l'erede perde il beneficio d'inventario se non osserva le regole previste in caso di opposizione, oppure se non rispetta i termini per la liquidazione o per lo stato di graduazione. L'erede decade dal beneficio anche se esegue pagamenti prima che la procedura di liquidazione sia terminata, oppure se non rispetta i termini prefissati dopo aver invitato i creditori a presentare le dichiarazioni di credito. Tuttavia, la decadenza non scatta se i pagamenti anticipati sono effettuati a favore di creditori che hanno un privilegio o un'ipoteca. Infine, solo i creditori del defunto e i legatari hanno il potere di far valere questa decadenza.
La norma mira a tutelare i creditori del defunto e i legatari, sanzionando l'erede che non rispetta le regole e i termini previsti per la corretta procedura di liquidazione dell'eredità con beneficio d'inventario.
Si applica all'erede che ha accettato l'eredità con beneficio d'inventario, nonché ai creditori del defunto e ai legatari.
Un erede accetta l'eredità con beneficio d'inventario e invita i creditori a presentare le loro richieste. Prima che la procedura di liquidazione sia conclusa, decide di pagare un creditore ordinario non privilegiato; a causa di questa azione, i creditori del defunto possono far valere la sua decadenza dal beneficio d'inventario.
L'erede è tenuto a osservare le norme procedurali stabilite per la liquidazione, a compiere la liquidazione o lo stato di graduazione entro i termini prefissati e a non eseguire pagamenti prima della definizione della procedura (salvo creditori privilegiati o ipotecari); la sanzione per l'inosservanza di tali obblighi è la decadenza dal beneficio d'inventario.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.