CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. II
Art. 504
Liquidazione nel caso di più eredi.
In vigore dal 19 apr 1942
Se vi sono più eredi con beneficio d'inventario, ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-504