CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. II
Art. 504
591 / 3261Liquidazione nel caso di più eredi.
In vigore dal 19 apr 1942
Se vi sono più eredi con beneficio d'inventario, ciascuno può promuovere la liquidazione; ma deve convocare i propri coeredi davanti al notaio nel termine che questi ha stabilito per la dichiarazione dei crediti. I coeredi che non si presentano sono rappresentati nella liquidazione dal notaio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-504