CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. II
Art. 493
Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione.
In vigore dal 19 apr 1942
L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile.
Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-493