Art. 493 · Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VSez. II

Art. 493

580 / 3261

Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'erede decade dal beneficio d'inventario, se aliena o sottopone a pegno o ipoteca beni ereditari, o transige relativamente a questi beni senza l'autorizzazione giudiziaria e senza osservare le forme prescritte dal codice di procedura civile. Per i beni mobili l'autorizzazione non è necessaria trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-493