CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VSez. II

Art. 488

Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria.

In vigore dal 19 apr 1942
Il chiamato all'eredità,che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell', deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro e semplice. L'autorità giudiziaria può accordare una dilazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-488

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