CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. II
Art. 488
Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria.
In vigore dal 19 apr 1942
Il chiamato all'eredità,che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell', deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro e semplice.
L'autorità giudiziaria può accordare una dilazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-488