CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. II
Art. 486
Poteri.
In vigore dal 19 apr 1942
Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell', può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità.
Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinché la rappresenti in giudizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-486