Art. 486 · Poteri.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VSez. II

Art. 486

573 / 3261

Poteri.

In vigore dal 19 apr 1942
Durante i termini stabiliti dall'articolo precedente per fare l'inventario e per deliberare, il chiamato, oltre che esercitare i poteri indicati nell', può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l'eredità. Se non compare, l'autorità giudiziaria nomina un curatore all'eredità affinché la rappresenti in giudizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-486