CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VSez. II

Art. 485

Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni.

In vigore dal 31 ott 2021
Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal giudice di pace del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell' ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
  • Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".
  • Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2025.
  • Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al primo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-485

In sintesi

La norma stabilisce che chi è chiamato all'eredità e si trova, a qualsiasi titolo, nel possesso dei beni ereditari deve redigere l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione o da quando ne ha avuto notizia. Se l'inventario è iniziato ma non terminato in tempo, è possibile chiedere al giudice di pace una proroga fino a un massimo di tre mesi, salvo circostanze gravi. Una volta terminato l'inventario, il chiamato ha quaranta giorni di tempo per decidere se accettare o rinunciare all'eredità. Se i termini per l'inventario o per la decisione trascorrono senza che gli adempimenti siano stati completati, il chiamato viene considerato erede puro e semplice a tutti gli effetti.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare i creditori e i legatari, evitando che chi ha la disponibilità materiale dei beni ereditari possa occultarli o disperderli ritardando indefinitamente la decisione sull'eredità.

A chi si applica

Si applica a chiunque sia chiamato all'eredità e si trovi, a qualsiasi titolo, nel possesso di beni appartenenti al patrimonio ereditario.

Esempio pratico

Un figlio che conviveva con il genitore defunto continua ad abitare nella casa e a disporre dei beni presenti. Per evitare di rispondere illimitatamente con il proprio patrimonio dei debiti ereditari, deve predisporre l'inventario entro tre mesi dalla morte del genitore. Se non rispetta queste tempistiche, diventerà automaticamente erede puro e semplice.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di redigere l'inventario entro tre mesi (con eventuale proroga giudiziale) e, successivamente, deliberare l'accettazione o la rinunzia entro quaranta giorni. La sanzione per il mancato rispetto di tali termini è l'assunzione automatica della qualifica di erede puro e semplice.

Cosa è cambiato

Il primo comma dell'articolo 485 è stato modificato dall'atto 098G0067 (art. 144, comma 1), successivamente dalla Legge 16 giugno 1998, n. 188 (art. 1, comma 1, che ha modificato il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51), e infine dal Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (art. 27, comma 2, lett. a).

Domande frequenti

Entro quanto tempo deve essere redatto l'inventario?L'inventario deve essere fatto entro tre mesi dal giorno di apertura della successione o da quando si è avuta notizia della devoluzione dell'eredità.
È possibile ottenere più tempo se l'inventario non è terminato?Sì, se l'inventario è stato iniziato entro il termine di tre mesi, il chiamato può richiedere al giudice di pace del luogo di apertura della successione una proroga, che normalmente non supera i tre mesi.
Cosa succede se scadono i termini senza aver concluso l'inventario o senza aver deliberato?Il chiamato all'eredità perde la possibilità di valutare o rinunciare e viene considerato erede puro e semplice.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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