CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VSez. I

Art. 482

Impugnazione per violenza o dolo.

In vigore dal 19 apr 1942
L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-482

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo