CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo I›Capo V›Sez. I
Art. 482
Impugnazione per violenza o dolo.
In vigore dal 19 apr 1942
L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-482