CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo ICapo VSez. I

Art. 477

Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione.

In vigore dal 19 apr 1942
La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-477

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