Art. 472
Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-472
Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-472
I minori emancipati e le persone inabilitate non hanno la possibilità di accettare un'eredità in modo puro e semplice. Per legge, l'accettazione deve avvenire necessariamente con il beneficio d'inventario. Inoltre, per compiere validamente questo atto, devono essere osservate le disposizioni stabilite dall'articolo 394.
La norma mira a proteggere il patrimonio dei soggetti con capacità di agire limitata, evitando che rispondano dei debiti ereditari oltre il valore dei beni ricevuti.
Si applica ai minori emancipati e alle persone dichiarate inabilitate che sono chiamate a un'eredità.
Un ragazzo di diciassette anni, legalmente emancipato perché sposato, viene nominato erede da un parente. Per poter acquisire l'eredità senza rischiare il proprio patrimonio personale per eventuali debiti del defunto, deve necessariamente procedere con l'accettazione con beneficio d'inventario secondo le formalità previste.
Obbligo di accettare l'eredità esclusivamente con beneficio d'inventario e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 394.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.