Art. 394
Capacità dell'emancipato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-394
Capacità dell'emancipato.
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L'emancipazione consente al minore di compiere da solo tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Con l'assistenza del curatore, può riscuotere capitali (a patto che siano idoneamente impiegati) e può stare in giudizio come attore o convenuto. Per gli atti che superano l'ordinaria amministrazione occorrono sia il consenso del curatore sia l'autorizzazione del giudice tutelare. In caso di conflitto di interessi tra il minore e il curatore, viene nominato un apposito curatore speciale.
La norma mira a riconoscere una parziale autonomia al minore emancipato per la gestione ordinaria dei propri affari, garantendogli al contempo adeguata tutela per gli atti patrimoniali più rilevanti.
Si applica al minore emancipato, al suo curatore (o eventuale curatore speciale) e al giudice tutelare competente.
Un minore emancipato può gestire autonomamente le spese quotidiane di ordinaria amministrazione. Se però deve riscuotere una somma di capitale o compiere un atto straordinario, deve farsi assistere dal curatore e, per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, richiedere l'autorizzazione al giudice tutelare.
Per riscuotere capitali è necessaria l'assistenza del curatore e la condizione di un idoneo impiego; per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono richiesti il consenso del curatore e l'autorizzazione del giudice tutelare; in presenza di conflitto di interessi occorre la nomina di un curatore speciale.
Con il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (art. 1, comma 8, lettera a) è stato soppresso un periodo all'interno del terzo comma dell'articolo 394.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.