CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo II
Art. 392
Curatore dell'emancipato.
In vigore dal 10 mar 1975
Curatore del minore sposato con persona maggiore di età è il coniuge.
Se entrambi i coniugi sono minori di età, il giudice tutelare può nominare un unico curatore, scelto preferibilmente fra i genitori.
Se interviene l'annullamento per una causa diversa dall'età, o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, il giudice tutelare nomina curatore uno dei genitori, se idoneo all'ufficio, o, in mancanza, altra persona. Nel caso in cui il minore contrae successivamente matrimonio, il curatore lo assiste altresì negli atti previsti nell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-392