CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo II
Art. 393
Incapacità o rimozione del curatore.
In vigore dal 19 apr 1942
Sono applicabili al curatore le disposizioni degli , ultimo comma, 350 e 384.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-393