CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo II
Art. 396
Inosservanza delle precedenti norme.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell' possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-396