CODICE CIVILE›Libro PRIMO›Titolo X›Capo II
Art. 396
479 / 3261Inosservanza delle precedenti norme.
In vigore dal 19 apr 1942
Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell' possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-396