Art. 390
Emancipazione di diritto.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-390
Emancipazione di diritto.
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La disposizione stabilisce che il minore di età diventa emancipato automaticamente per effetto del matrimonio. L'emancipazione avviene di diritto, ossia come conseguenza diretta del vincolo matrimoniale contratto dal minore. Non sono richiesti ulteriori presupposti specificati in questo articolo oltre alla celebrazione del matrimonio.
La norma mira a riconoscere lo status di emancipazione al minore nel momento in cui contrae matrimonio, collegando tale effetto direttamente all'atto del matrimonio stesso.
Si applica ai minori di età che contraggono matrimonio.
Un soggetto minorenne si sposa. A seguito della celebrazione del matrimonio, egli acquisisce di diritto lo stato di minore emancipato ai sensi della norma.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.